Di seguito pubblichiamo la nota stampa del Segretario comunale , avvocato Giuseppe Cleri:

"Recentemente è apparso sulla stampa un articolo dal titolo "Soffia la bufera in alcuni comunii cui toni e contenuti sono totalmente fuori luogo.

della Piana di Gioia Tauro" - San Giorgio Morgeto, Cittanova e San Pietro di Caridà esempi in

negativo."

Il Segretario generale della FP.CGIL, con l'articolo pubblicato in data 28.1.2012, opera una

ricostruzione artefatta della realtà, dando giudizi totalmente infondati, soggettivi e di

parte, volti probabilmente a tutelare non gli interessi generali della collettività come

dichiarato nella nota ma, invero, di alcune persone vicine al sindacato.

Lo stesso Segretario generale della FP.CGIL emette sentenze sommarie su realtà che non

conosce. Non sfugge, infatti, dalla lettura dell'articolo, la volontà di travisare la realtà dei

fatti, facendo diverse associazioni esplicite ed alcune allusioni.

L'epoca dei giudizi sommari evidentemente non è finita. L'intento è quello di far passare

per "strane decisioni" ciò che è previsto per legge. Si parla di "cattivi esempi" citando i

comuni di San Giorgio Morgeto, Cittanova e San Pietro di Caridà, a dispetto di realtà in

cui gli sforzi degli enti sono finalizzati a soddisfare le molteplici istanze della collettività.

Si scrive di "accanimento denigratorio e demansionamento" a fronte di mere aspettative

personali a mantenere livelli reddituali che l'ente probabilmente non è in grado di

sostenere.

Si parla di "Dirigenti" in comuni in cui si fa difficoltà ad assicurare i servizi a fronte dei

tagli statali subiti.

Si legge che si è voluto "approfondire e capire le ragioni di fondo di atti difformi" ma di fatto

non si è neanche letta la normativa vigente.

Si scrive di "revoca dell'incarico" mentre alcun atto di revoca è stato adottato.

Si cerca di far passare per "garanzia dei diritti della cittadinanza dell'intera popolazione" quello

che di fatto è una difesa ingiustificata ad oltranza degli interessi personali dei propri

iscritti.

Il mantenimento di privilegi, evidentemente, non è solo un problema della casta. La

razionalizzazione delle risorse finanziarie e i risparmi di spesa non piacciono più quando

vengono toccate le tasche.

La strumentalità della nota è talmente chiara che basta osservare che tra i comuni citati

non vengono annoverati altri che nel recente passato hanno esercitato le stesse

prerogative.

Stupisce il basso taglio dell'articolo che non rende omaggio alla carica rivestita dall'autore,

il quale si presta a strumentalizzazioni, offendendo, invero, la reputazione di persone

corrette.

Il "rimarcare" il percorso di San Giorgio Morgeto, nel supposto disegno di "revocanel comune di San Pietro di Caridà, con "l'aggravante della presenza" è affermazione che offende,

dell'incarico al dirigente",

del figlio del sindaco di San Giorgio Morgeto, nelle funzioni di Segretario Comunale con un recente

incarico aggiuntivo di Responsabile dell'Area Amministrativa

infatti, in modo grave e deliberato, la reputazione di un lavoratore.

Si tratta di affermazioni insinuanti, di subdole allusioni ed espressioni ambigue e

suggestive, che hanno l'obiettivo di indurre a far pensare l'esistenza di fattispecie

delittuose che in realtà non esistono. Per tali ragioni ci si riserva di presentare denuncia

presso la competente Autorità Giudiziaria.

La ricostruzione fornita nell'articolo, infatti, si scontra con la realtà dei fatti che vede

l'adozione di atti fondati rigorosamente sull'applicazione della legge.

Solo per toccare alcuni aspetti "sollevati" nell'articolo si evidenzia che la circostanza che il

"sindaco nomini se stesso" responsabile dell'area è una facoltà prevista dalla legge.

Si rammenta, a tale proposito che l'art. 50 comma 10 del D.Lgs 267/00 s.m.i. dispone che il

sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi. In particolare, dal combinato

disposto degli art. 50 comma 10, art. 97, comma 4, lett. d) e 109, comma 2 del t.u. e 53,

comma 23 della legge finanziaria per il 2001, emerge che il sindaco può decidere

relativamente ai singoli servizi od uffici se attribuirne la responsabilità gestionale, tra

l'altro, anche al segretario comunale o al sindaco stesso.

Gli atti che il sindaco o il segretario assume nell'esercizio di competenze gestionali hanno

la stessa identica natura che avrebbero detti atti se assunti dal dirigente e pertanto

assoggettati alle stesse forme e procedure.

Contrariamente a quanto riportato nell'articolo in questione è da segnalare che non esiste

un "diritto del funzionario" ad essere nominato responsabile di una struttura organizzativa

(es. Area tecnica); conseguentemente l'attribuzione di tale incarico a soggetti legittimati

dalla legge (Sindaco, Segretario) non integra alcuna violazione come invero tende a far

credere l'articolo in questione.

Ed ancora, è totalmente falsa ed infondata l'affermazione secondo la quale "una simileChi scrive, evidentemente, non conosce o finge di non

decisione può essere attuata solo come strumento residuale, ovvero utilizzabile solo da quelle

amministrazioni che si trovano nelle difficoltà di reperire le necessarie professionalità all'interno

della propria dotazione organica".

conoscere la vigente normativa.

Infatti, l'art. 53, comma 23, della legge n. 388 del 23/12/2000 disponeva originariamente

che gli Enti Locali che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure

professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, anche al fine di operare un contenimento

della spesa, possono attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli

uffici e dei servizi.

L'art. 29 comma 4 della legge 28/12/2001 n. 448 ha modificato l'art. 53, comma 23, della

legge n. 388 del 23/12/2000 eliminando, tra l'altro, la disposizione in base alla quale deve

essere riscontrata e dimostrata la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee

nell'ambito dei dipendenti.

Tale disposizione trova la sua ragione d'essere nella necessità di aiutare a sopravvivere i

piccoli comuni, avendo come ratio quella di realizzare risparmi di spesa.

Pertanto, la finalità dichiarata della disposizione di cui al comma 23 dell'art. 53 della

finanziaria 2001 è quella di conseguire un contenimento della spesa dell'ente locale;

contenimento che può e deve essere perseguito, attesi i limiti stringenti e perentori della

spesa del personale, limitando le stesse spese di personale.

È da evidenziare, in quest'ottica, che il comune di San Pietro di Caridà è un piccolo

comune montano con meno di 1300 abitanti, sul quale gravano in bilancio pesanti oneri,

alcuni dei quali prodotti da espropri non perfezionati per come previsto dalla legge e da

procedure esecutive determinate dalla non corretta gestione dei lavori pubblici, che

presenta la necessità di reperire risorse finanziarie al fine di fare fronte alle crescenti

pendenze giudiziarie.

Alla luce di quanto detto è incontestabile la legittimità degli atti adottati

dall'Amministrazione Comunale che ha semplicemente applicato vigenti disposizioni di

legge. La conformità dell'azione amministrativa alla legge è manifesta, essendo sufficiente

operare una lettura delle vigenti norme.

Tanto rumore per nulla. (com)

">
Giovedi, 8 Ottobre 2026 ore 21:42
Rc. Soffia bufera sulla Piana? Previsioni meteo sbagliate

31.01.2012 - 19:47

Di seguito pubblichiamo la nota stampa del Segretario comunale , avvocato Giuseppe Cleri:

"Recentemente è apparso sulla stampa un articolo dal titolo "Soffia la bufera in alcuni comunii cui toni e contenuti sono totalmente fuori luogo.

della Piana di Gioia Tauro" - San Giorgio Morgeto, Cittanova e San Pietro di Caridà esempi in

negativo."

Il Segretario generale della FP.CGIL, con l'articolo pubblicato in data 28.1.2012, opera una

ricostruzione artefatta della realtà, dando giudizi totalmente infondati, soggettivi e di

parte, volti probabilmente a tutelare non gli interessi generali della collettività come

dichiarato nella nota ma, invero, di alcune persone vicine al sindacato.

Lo stesso Segretario generale della FP.CGIL emette sentenze sommarie su realtà che non

conosce. Non sfugge, infatti, dalla lettura dell'articolo, la volontà di travisare la realtà dei

fatti, facendo diverse associazioni esplicite ed alcune allusioni.

L'epoca dei giudizi sommari evidentemente non è finita. L'intento è quello di far passare

per "strane decisioni" ciò che è previsto per legge. Si parla di "cattivi esempi" citando i

comuni di San Giorgio Morgeto, Cittanova e San Pietro di Caridà, a dispetto di realtà in

cui gli sforzi degli enti sono finalizzati a soddisfare le molteplici istanze della collettività.

Si scrive di "accanimento denigratorio e demansionamento" a fronte di mere aspettative

personali a mantenere livelli reddituali che l'ente probabilmente non è in grado di

sostenere.

Si parla di "Dirigenti" in comuni in cui si fa difficoltà ad assicurare i servizi a fronte dei

tagli statali subiti.

Si legge che si è voluto "approfondire e capire le ragioni di fondo di atti difformi" ma di fatto

non si è neanche letta la normativa vigente.

Si scrive di "revoca dell'incarico" mentre alcun atto di revoca è stato adottato.

Si cerca di far passare per "garanzia dei diritti della cittadinanza dell'intera popolazione" quello

che di fatto è una difesa ingiustificata ad oltranza degli interessi personali dei propri

iscritti.

Il mantenimento di privilegi, evidentemente, non è solo un problema della casta. La

razionalizzazione delle risorse finanziarie e i risparmi di spesa non piacciono più quando

vengono toccate le tasche.

La strumentalità della nota è talmente chiara che basta osservare che tra i comuni citati

non vengono annoverati altri che nel recente passato hanno esercitato le stesse

prerogative.

Stupisce il basso taglio dell'articolo che non rende omaggio alla carica rivestita dall'autore,

il quale si presta a strumentalizzazioni, offendendo, invero, la reputazione di persone

corrette.

Il "rimarcare" il percorso di San Giorgio Morgeto, nel supposto disegno di "revocanel comune di San Pietro di Caridà, con "l'aggravante della presenza" è affermazione che offende,

dell'incarico al dirigente",

del figlio del sindaco di San Giorgio Morgeto, nelle funzioni di Segretario Comunale con un recente

incarico aggiuntivo di Responsabile dell'Area Amministrativa

infatti, in modo grave e deliberato, la reputazione di un lavoratore.

Si tratta di affermazioni insinuanti, di subdole allusioni ed espressioni ambigue e

suggestive, che hanno l'obiettivo di indurre a far pensare l'esistenza di fattispecie

delittuose che in realtà non esistono. Per tali ragioni ci si riserva di presentare denuncia

presso la competente Autorità Giudiziaria.

La ricostruzione fornita nell'articolo, infatti, si scontra con la realtà dei fatti che vede

l'adozione di atti fondati rigorosamente sull'applicazione della legge.

Solo per toccare alcuni aspetti "sollevati" nell'articolo si evidenzia che la circostanza che il

"sindaco nomini se stesso" responsabile dell'area è una facoltà prevista dalla legge.

Si rammenta, a tale proposito che l'art. 50 comma 10 del D.Lgs 267/00 s.m.i. dispone che il

sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi. In particolare, dal combinato

disposto degli art. 50 comma 10, art. 97, comma 4, lett. d) e 109, comma 2 del t.u. e 53,

comma 23 della legge finanziaria per il 2001, emerge che il sindaco può decidere

relativamente ai singoli servizi od uffici se attribuirne la responsabilità gestionale, tra

l'altro, anche al segretario comunale o al sindaco stesso.

Gli atti che il sindaco o il segretario assume nell'esercizio di competenze gestionali hanno

la stessa identica natura che avrebbero detti atti se assunti dal dirigente e pertanto

assoggettati alle stesse forme e procedure.

Contrariamente a quanto riportato nell'articolo in questione è da segnalare che non esiste

un "diritto del funzionario" ad essere nominato responsabile di una struttura organizzativa

(es. Area tecnica); conseguentemente l'attribuzione di tale incarico a soggetti legittimati

dalla legge (Sindaco, Segretario) non integra alcuna violazione come invero tende a far

credere l'articolo in questione.

Ed ancora, è totalmente falsa ed infondata l'affermazione secondo la quale "una simileChi scrive, evidentemente, non conosce o finge di non

decisione può essere attuata solo come strumento residuale, ovvero utilizzabile solo da quelle

amministrazioni che si trovano nelle difficoltà di reperire le necessarie professionalità all'interno

della propria dotazione organica".

conoscere la vigente normativa.

Infatti, l'art. 53, comma 23, della legge n. 388 del 23/12/2000 disponeva originariamente

che gli Enti Locali che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure

professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, anche al fine di operare un contenimento

della spesa, possono attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli

uffici e dei servizi.

L'art. 29 comma 4 della legge 28/12/2001 n. 448 ha modificato l'art. 53, comma 23, della

legge n. 388 del 23/12/2000 eliminando, tra l'altro, la disposizione in base alla quale deve

essere riscontrata e dimostrata la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee

nell'ambito dei dipendenti.

Tale disposizione trova la sua ragione d'essere nella necessità di aiutare a sopravvivere i

piccoli comuni, avendo come ratio quella di realizzare risparmi di spesa.

Pertanto, la finalità dichiarata della disposizione di cui al comma 23 dell'art. 53 della

finanziaria 2001 è quella di conseguire un contenimento della spesa dell'ente locale;

contenimento che può e deve essere perseguito, attesi i limiti stringenti e perentori della

spesa del personale, limitando le stesse spese di personale.

È da evidenziare, in quest'ottica, che il comune di San Pietro di Caridà è un piccolo

comune montano con meno di 1300 abitanti, sul quale gravano in bilancio pesanti oneri,

alcuni dei quali prodotti da espropri non perfezionati per come previsto dalla legge e da

procedure esecutive determinate dalla non corretta gestione dei lavori pubblici, che

presenta la necessità di reperire risorse finanziarie al fine di fare fronte alle crescenti

pendenze giudiziarie.

Alla luce di quanto detto è incontestabile la legittimità degli atti adottati

dall'Amministrazione Comunale che ha semplicemente applicato vigenti disposizioni di

legge. La conformità dell'azione amministrativa alla legge è manifesta, essendo sufficiente

operare una lettura delle vigenti norme.

Tanto rumore per nulla. (com)

Redazione
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